Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

I. Aumento e riduzione del capitale azionario

IV. Margine di variazione del capitale

2. Basi statutarie408

1

Se è introdotto un margine di variazione del capitale, lo statuto deve indicare:

1.
il limite superiore e il limite inferiore di tale margine;
2.
la data in cui scade l’autorizzazione del consiglio d’amministrazione di modificare il capitale azionario;
3.
le restrizioni, gli oneri e le condizioni cui è subordinata l’autorizzazione;
4.
il numero, il valore nominale e la specie delle azioni, come pure i privilegi inerenti a determinate categorie di azioni o buoni di partecipazione;
5.
in caso di vantaggi speciali, il contenuto e il valore degli stessi e il nome dei beneficiari;
6.
ogni limitazione della trasferibilità delle nuove azioni nominative;
7.
ogni limitazione o soppressione del diritto d’opzione o i gravi motivi per i quali il consiglio d’amministrazione può limitare o sopprimere tale diritto, come pure la destinazione dei diritti d’opzione non esercitati o soppressi;
8.
le condizioni per l’esercizio di diritti d’opzione acquistati contrattualmente;
9.
l’autorizzazione concessa al consiglio d’amministrazione di aumentare il capitale con capitale condizionale e le indicazioni di cui all’articolo 653b;
10.
l’autorizzazione concessa al consiglio d’amministrazione di emettere un capitale di partecipazione.

2

Scaduta la durata di validità dell’autorizzazione, il consiglio d’amministrazione abroga le disposizioni statutarie relative al margine di variazione del capitale.