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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Disposizioni generali
Diritti ed obblighi degli azionisti
Organizzazione della società anonima
Retribuzioni nelle società le cui azioni sono quotate in borsa
Scioglimento della società
Responsabilità
Partecipazione di corporazioni di diritto pubblico
Istituti di diritto pubblico non soggetti alla presente legge
I. Aumento e riduzione del capitale azionario
II. Aumento con capitale condizionale
6. Attuazione dell’aumento
a. Esercizio dei diritti; conferimenti390
1
La dichiarazione mediante la quale sono esercitati i diritti di conversione o d’opzione rinvia alla disposizione statutaria sul capitale condizionale; se la legge prescrive un prospetto, la dichiarazione vi si riferisce parimenti.391
2
I conferimenti in denaro devono essere depositati presso una banca secondo l’articolo 1 capoverso 1 della legge dell’8 novembre 1934392 sulle banche ed essere tenuti a disposizione esclusiva della società.393
3
I diritti dell’azionista nascono non appena sia stato adempiuto l’obbligo del conferimento.
Articolo