Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

I. Aumento e riduzione del capitale azionario

II. Aumento con capitale condizionale

6. Attuazione dell’aumento

a. Esercizio dei diritti; conferimenti390

1

La dichiarazione mediante la quale sono esercitati i diritti di conversione o d’opzione rinvia alla disposizione statutaria sul capitale condizionale; se la legge prescrive un prospetto, la dichiarazione vi si riferisce parimenti.391

2

I conferimenti in denaro devono essere depositati presso una banca secondo l’articolo 1 capoverso 1 della legge dell’8 novembre 1934392 sulle banche ed essere tenuti a disposizione esclusiva della società.393

3

I diritti dell’azionista nascono non appena sia stato adempiuto l’obbligo del conferimento.