Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

I. Aumento e riduzione del capitale azionario

IV. Margine di variazione del capitale

1. Autorizzazione407

1

Lo statuto può autorizzare il consiglio d’amministrazione a modificare, per cinque anni al massimo, il capitale azionario entro determinati limiti (margine di variazione del capitale). Stabilisce i limiti entro i quali il consiglio d’amministrazione può aumentare o ridurre il capitale azionario.

2

Il limite superiore del margine di variazione del capitale non può eccedere di oltre la metà il capitale azionario iscritto nel registro di commercio. Il limite inferiore del margine di variazione del capitale dev’essere pari almeno alla metà del capitale azionario iscritto nel registro di commercio.

3

Lo statuto può limitare i poteri del consiglio d’amministrazione. Può in particolare prevedere che il consiglio d’amministrazione sia autorizzato soltanto ad aumentare o a ridurre il capitale azionario.

4

Lo statuto può autorizzare il consiglio d’amministrazione a ridurre il capitale azionario soltanto se la società non ha rinunciato alla revisione limitata del conto annuale.