220
Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Disposizioni generali
Diritti ed obblighi degli azionisti
Organizzazione della società anonima
Retribuzioni nelle società le cui azioni sono quotate in borsa
Scioglimento della società
Responsabilità
Partecipazione di corporazioni di diritto pubblico
Istituti di diritto pubblico non soggetti alla presente legge
I. Aumento e riduzione del capitale azionario
III. Riduzione del capitale azionario
1. Riduzione ordinaria
d. Attestazione di verifica401
1
Un perito revisore abilitato deve attestare per scritto, fondandosi sulla chiusura contabile e sull’esito della diffida ai creditori, che i debiti sono interamente coperti nonostante la riduzione del capitale azionario.
2
Se l’attestazione di verifica è già disponibile quando l’assemblea generale delibera sulla riduzione del capitale azionario, il consiglio d’amministrazione informa sull’esito della verifica. Il perito revisore abilitato deve presenziare all’assemblea generale, a meno che quest’ultima non abbia deciso all’unanimità di rinunciare alla sua presenza.
Articolo