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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025I. Aumento e riduzione del capitale azionario
IV. Margine di variazione del capitale
3. Aumento e riduzione del capitale azionario entro il margine di variazione del capitale409
1
Il consiglio d’amministrazione può aumentare e ridurre il capitale azionario entro i limiti stabiliti dall’autorizzazione dell’assemblea generale.
2
Se decide di aumentare o ridurre il capitale azionario, il consiglio d’amministrazione emana le disposizioni necessarie in quanto non siano contenute nella deliberazione di autorizzazione dell’assemblea generale.
3
Se si riduce il capitale azionario entro il margine di variazione previsto, si applicano per analogia le disposizioni sulla riduzione ordinaria di capitale riguardanti la garanzia dei crediti, il conto intermedio e l’attestazione di verifica.
4
Dopo ogni aumento o riduzione del capitale, il consiglio d’amministrazione procede agli accertamenti occorrenti e modifica lo statuto. La decisione relativa alla modificazione dello statuto e gli accertamenti devono risultare da un atto pubblico.
5
Per il rimanente, si applicano per analogia le disposizioni concernenti l’aumento ordinario, l’aumento con capitale condizionale e la riduzione del capitale.
Articolo