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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025I. Aumento e riduzione del capitale azionario
III. Riduzione del capitale azionario
1. Riduzione ordinaria
a. Principi398
1
La riduzione del capitale azionario è deliberata dall’assemblea generale. È preparata e attuata dal consiglio d’amministrazione.
2
La riduzione del capitale può essere attuata mediante la riduzione del valore nominale o la soppressione di azioni.
3
Il capitale azionario può essere ridotto a una somma inferiore a 100 000 franchi soltanto se è simultaneamente aumentato almeno sino a concorrenza di questo ammontare. Se è espresso in una moneta estera, il capitale azionario deve essere sostituito da un capitale con un controvalore di almeno 100 000 franchi.
4
La riduzione del capitale azionario deve essere notificata per l’iscrizione all’ufficio del registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell’assemblea generale; in caso contrario la deliberazione decade.
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