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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Disposizioni generali
Diritti ed obblighi degli azionisti
Organizzazione della società anonima
Retribuzioni nelle società le cui azioni sono quotate in borsa
Scioglimento della società
Responsabilità
Partecipazione di corporazioni di diritto pubblico
Istituti di diritto pubblico non soggetti alla presente legge
J. Buoni di partecipazione
III. Statuto giuridico del partecipante
2. Comunicazione della convocazione e informazione sulle deliberazioni dell’assemblea generale424
1
La convocazione all’assemblea generale è comunicata ai partecipanti con l’indicazione degli oggetti all’ordine del giorno e le proposte.
2
Ogni partecipante può chiedere che il verbale gli sia reso accessibile entro 30 giorni dall’assemblea generale.425
Articolo