Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

E. Costituzione

III. Conferimenti

2. Prestazione dei conferimenti

c. Compensazione di un credito333

1

La liberazione può essere effettuata anche mediante la compensazione di un credito.

2

La compensazione di un credito vale come copertura anche se il credito non è più coperto da attivi.

3

Lo statuto deve indicare l’importo del credito da compensare, il nome dell’azionista e le azioni che gli sono attribuite. L’assemblea generale può abrogare le disposizioni statutarie dopo dieci anni.