Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

I. Aumento e riduzione del capitale azionario

III. Riduzione del capitale azionario

1. Riduzione ordinaria

f. Modificazione dello statuto e accertamenti del consiglio d’amministrazione; iscrizione nel registro di commercio403

1

Se sono adempiute le condizioni cui è subordinata la riduzione del capitale azionario, il consiglio d’amministrazione modifica lo statuto e accerta che, al momento degli accertamenti, la riduzione è conforme a quanto richiesto dalla legge, dallo statuto e dalla deliberazione dell’assemblea generale e che i documenti giustificativi su cui si fonda la riduzione del capitale gli sono stati esibiti.

2

La decisione relativa alla modificazione dello statuto e gli accertamenti del consiglio d’amministrazione devono risultare da un atto pubblico. Il pubblico ufficiale menziona i singoli documenti su cui si fonda la riduzione del capitale e attesta che gli sono stati esibiti. Tali documenti devono essere acclusi all’atto pubblico.

3

I mezzi resisi disponibili a seguito della riduzione del capitale possono essere distribuiti agli azionisti soltanto dopo che la riduzione è stata iscritta nel registro di commercio.