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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Disposizioni generali
Diritti ed obblighi degli azionisti
Organizzazione della società anonima
Retribuzioni nelle società le cui azioni sono quotate in borsa
Scioglimento della società
Responsabilità
Partecipazione di corporazioni di diritto pubblico
Istituti di diritto pubblico non soggetti alla presente legge
I. Aumento e riduzione del capitale azionario
II. Aumento con capitale condizionale
7. Abrogazione397
1
Il consiglio d’amministrazione può abrogare o modificare le disposizioni statutarie sul capitale condizionale se:
- 1.
- i diritti di conversione o d’opzione sono estinti;
- 2.
- tali diritti non sono stati accordati; o
- 3.
- tutti i titolari, o parte di essi, hanno rinunciato all’esercizio dei diritti di conversione o d’opzione loro accordati.
2
Lo statuto può essere modificato soltanto se un perito revisore abilitato ha attestato per scritto questi fatti.
Articolo