Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

E. Costituzione

III. Conferimenti

2. Prestazione dei conferimenti

b. Conferimenti in natura332

1

Gli oggetti di un conferimento in natura valgono come copertura se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1.
possono essere iscritti a bilancio negli attivi;
2.
possono essere trasferiti nel patrimonio della società;
3.
la società, dopo l’iscrizione nel registro di commercio, può immediatamente e liberamente disporne come proprietaria o, se si tratta di fondi, ottiene il diritto incondizionato di chiederne l’iscrizione nel registro fondiario;
4.
possono essere realizzati mediante trasferimento a terzi.

2

Il conferimento in natura va stipulato per scritto. Il contratto richiede l’atto pubblico se per il trasferimento dell’oggetto in questione è prescritta tale forma.

3

È sufficiente un solo atto pubblico anche quando i fondi oggetto del conferimento sono situati in più Cantoni. L’atto va steso da un pubblico ufficiale nel luogo di sede della società.

4

Lo statuto deve indicare l’oggetto e la stima del conferimento come pure il nome del conferente e le azioni emesse quale corrispettivo nonché eventuali altre controprestazioni della società. L’assemblea generale può abrogare le disposizioni statutarie dopo dieci anni.