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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Disposizioni generali
Diritti ed obblighi degli azionisti
Organizzazione della società anonima
Retribuzioni nelle società le cui azioni sono quotate in borsa
Scioglimento della società
Responsabilità
Partecipazione di corporazioni di diritto pubblico
Istituti di diritto pubblico non soggetti alla presente legge
I. Aumento e riduzione del capitale azionario
I. Aumento ordinario
5. Aumento mediante capitale proprio367
1
Il capitale azionario può essere aumentato anche mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile.
2
La prova della copertura dell’ammontare dell’aumento è addotta:
- 1.
- con il conto annuale nella versione approvata dall’assemblea generale e verificata da un revisore abilitato; o
- 2.
- con un conto intermedio verificato da un revisore abilitato se, al momento della deliberazione dell’assemblea generale, la data di chiusura del bilancio risale a più di sei mesi.368
3
Se l’aumento di capitale è effettuato mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile, lo statuto deve segnalarlo.369
Articolo