Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

I. Aumento e riduzione del capitale azionario

II. Aumento con capitale condizionale

3. Base statutaria382

1

Lo statuto deve indicare:

1.383
l’ammontare nominale del capitale condizionale;
2.
il numero, il valore nominale e la specie delle azioni;
3.
la cerchia dei titolari dei diritti di conversione o d’opzione;
4.384
la limitazione o la soppressione dei diritti d’opzione spettanti agli attuali azionisti, in quanto non siano loro accordati i diritti d’opzione ai sensi del presente articolo;
5.
i privilegi inerenti a determinate categorie d’azioni;
6.
la limitazione della trasferibilità delle nuove azioni nominative;
7.385
la forma in cui esercitare i diritti di conversione o d’opzione e in cui rinunciare a questi diritti.

2

Se agli azionisti non è offerta previamente la sottoscrizione delle obbligazioni di prestiti o di obbligazioni similari dotate di diritti di conversione o d’opzione, lo statuto deve inoltre indicare:

1.
le condizioni d’esercizio dei diritti di conversione o d’opzione;
2.
i criteri secondo i quali va calcolato il prezzo d’emissione.

3

Sono nulli i diritti di conversione o d’opzione accordati prima dell’iscrizione nel registro di commercio della disposizione statutaria sull’aumento del capitale con capitale condizionale.386