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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Disposizioni generali
Diritti ed obblighi degli azionisti
Organizzazione della società anonima
Retribuzioni nelle società le cui azioni sono quotate in borsa
Scioglimento della società
Responsabilità
Partecipazione di corporazioni di diritto pubblico
Istituti di diritto pubblico non soggetti alla presente legge
I. Aumento e riduzione del capitale azionario
IV. Margine di variazione del capitale
2. Basi statutarie408
1
Se è introdotto un margine di variazione del capitale, lo statuto deve indicare:
- 1.
- il limite superiore e il limite inferiore di tale margine;
- 2.
- la data in cui scade l’autorizzazione del consiglio d’amministrazione di modificare il capitale azionario;
- 3.
- le restrizioni, gli oneri e le condizioni cui è subordinata l’autorizzazione;
- 4.
- il numero, il valore nominale e la specie delle azioni, come pure i privilegi inerenti a determinate categorie di azioni o buoni di partecipazione;
- 5.
- in caso di vantaggi speciali, il contenuto e il valore degli stessi e il nome dei beneficiari;
- 6.
- ogni limitazione della trasferibilità delle nuove azioni nominative;
- 7.
- ogni limitazione o soppressione del diritto d’opzione o i gravi motivi per i quali il consiglio d’amministrazione può limitare o sopprimere tale diritto, come pure la destinazione dei diritti d’opzione non esercitati o soppressi;
- 8.
- le condizioni per l’esercizio di diritti d’opzione acquistati contrattualmente;
- 9.
- l’autorizzazione concessa al consiglio d’amministrazione di aumentare il capitale con capitale condizionale e le indicazioni di cui all’articolo 653b;
- 10.
- l’autorizzazione concessa al consiglio d’amministrazione di emettere un capitale di partecipazione.
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Scaduta la durata di validità dell’autorizzazione, il consiglio d’amministrazione abroga le disposizioni statutarie relative al margine di variazione del capitale.
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