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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Disposizioni generali
Diritti ed obblighi degli azionisti
Organizzazione della società anonima
Retribuzioni nelle società le cui azioni sono quotate in borsa
Scioglimento della società
Responsabilità
Partecipazione di corporazioni di diritto pubblico
Istituti di diritto pubblico non soggetti alla presente legge
I. Aumento e riduzione del capitale azionario
II. Aumento con capitale condizionale
3. Base statutaria382
1
Lo statuto deve indicare:
- 1.383
- l’ammontare nominale del capitale condizionale;
- 2.
- il numero, il valore nominale e la specie delle azioni;
- 3.
- la cerchia dei titolari dei diritti di conversione o d’opzione;
- 4.384
- la limitazione o la soppressione dei diritti d’opzione spettanti agli attuali azionisti, in quanto non siano loro accordati i diritti d’opzione ai sensi del presente articolo;
- 5.
- i privilegi inerenti a determinate categorie d’azioni;
- 6.
- la limitazione della trasferibilità delle nuove azioni nominative;
- 7.385
- la forma in cui esercitare i diritti di conversione o d’opzione e in cui rinunciare a questi diritti.
2
Se agli azionisti non è offerta previamente la sottoscrizione delle obbligazioni di prestiti o di obbligazioni similari dotate di diritti di conversione o d’opzione, lo statuto deve inoltre indicare:
- 1.
- le condizioni d’esercizio dei diritti di conversione o d’opzione;
- 2.
- i criteri secondo i quali va calcolato il prezzo d’emissione.
3
Sono nulli i diritti di conversione o d’opzione accordati prima dell’iscrizione nel registro di commercio della disposizione statutaria sull’aumento del capitale con capitale condizionale.386
Articolo