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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025I. Aumento e riduzione del capitale azionario
III. Riduzione del capitale azionario
3. Riduzione e aumento simultanei
a. Principio405
1
Se il capitale azionario è ridotto e simultaneamente aumentato in modo da raggiungere almeno l’ammontare precedente e i conferimenti effettuati non sono ridotti, le disposizioni sulla riduzione del capitale riguardanti la garanzia dei crediti, il conto intermedio, l’attestazione di verifica e gli accertamenti del consiglio d’amministrazione non si applicano.
2
Le disposizioni sull’aumento ordinario del capitale si applicano nondimeno per analogia.
3
Il consiglio d’amministrazione non deve adeguare lo statuto se il numero e il valore nominale delle azioni, nonché l’ammontare dei conferimenti effettuati rimangono invariati.
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