Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

I. Aumento e riduzione del capitale azionario

III. Riduzione del capitale azionario

2. Riduzione del capitale in caso di bilancio in disavanzo404

1

Se il capitale azionario è ridotto per togliere in tutto o in parte un’eccedenza passiva accertata nel bilancio e risultante da perdite, e un perito revisore abilitato attesta all’assemblea generale che l’ammontare della riduzione del capitale non supera tale eccedenza, le disposizioni sulla riduzione ordinaria del capitale riguardanti la garanzia dei crediti, il conto intermedio, l’attestazione di verifica e gli accertamenti del consiglio d’amministrazione non si applicano.

2

La deliberazione dell’assemblea generale contiene le indicazioni di cui all’articolo 653n. Fa riferimento all’esito della relazione di revisione e modifica lo statuto.