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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025I. Aumento e riduzione del capitale azionario
II. Aumento con capitale condizionale
4. Tutela degli azionisti387
1
Ai diritti d’opzione accordati agli azionisti nell’ambito del capitale condizionale si applicano per analogia le disposizioni concernenti il diritto d’opzione in caso di aumento ordinario del capitale.
2
Qualora il capitale condizionale sia connesso con l’emissione di obbligazioni di prestiti o di obbligazioni similari dotate di diritti di conversione o d’opzione, agli azionisti deve essere offerta previamente la sottoscrizione di tali obbligazioni nella stessa proporzione della loro partecipazione anteriore.
3
Questo diritto preferenziale di sottoscrizione può essere limitato o soppresso:
- 1.
- in caso di gravi motivi; o
- 2.
- se le azioni sono quotate in borsa e le obbligazioni di prestiti o le obbligazioni similari sono emesse a condizioni eque.
4
La limitazione o la soppressione del diritto d’opzione o del diritto preferenziale di sottoscrizione non deve avvantaggiare o svantaggiare alcuno in modo incongruo.
Articolo