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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Disposizioni generali
Diritti ed obblighi degli azionisti
Organizzazione della società anonima
Retribuzioni nelle società le cui azioni sono quotate in borsa
Scioglimento della società
Responsabilità
Partecipazione di corporazioni di diritto pubblico
Istituti di diritto pubblico non soggetti alla presente legge
I. Aumento e riduzione del capitale azionario
I. Aumento ordinario
1. Deliberazione dell’assemblea generale352
1
L’aumento ordinario del capitale azionario è deliberato dall’assemblea generale.
2
La deliberazione dell’assemblea generale deve risultare da un atto pubblico e indicare:
- 1.
- l’ammontare nominale o, se del caso, l’ammontare nominale massimo dell’aumento;
- 2.
- il numero o, se del caso, il numero massimo, il valore nominale e la specie delle nuove azioni emesse, come pure i privilegi inerenti a determinate categorie di azioni;
- 3.
- il prezzo d’emissione o l’autorizzazione data al consiglio d’amministrazione di determinarlo, come pure il momento a partire dal quale le nuove azioni danno diritto a un dividendo;
- 4.
- in caso di conferimento in natura, il suo oggetto e la sua stima, il nome del conferente e le azioni emesse quale corrispettivo nonché eventuali altre controprestazioni della società;
- 5.
- in caso di liberazione mediante compensazione, il credito da compensare, il nome del creditore e le azioni che gli sono attribuite;
- 6.
- la conversione di capitale proprio liberamente disponibile;
- 7.
- in caso di vantaggi speciali, il contenuto e il valore degli stessi e il nome dei beneficiari;
- 8.
- ogni limitazione della trasferibilità delle nuove azioni nominative;
- 9.
- ogni limitazione o soppressione del diritto d’opzione, come pure le conseguenze del suo mancato esercizio o della sua soppressione;
- 10.
- le condizioni per l’esercizio di diritti d’opzione acquistati contrattualmente.
3
L’aumento del capitale deve essere notificato per l’iscrizione all’ufficio del registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell’assemblea generale; in caso contrario la deliberazione decade.
Articolo