Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

I. Aumento e riduzione del capitale azionario

I. Aumento ordinario

1. Deliberazione dell’assemblea generale352

1

L’aumento ordinario del capitale azionario è deliberato dall’assemblea generale.

2

La deliberazione dell’assemblea generale deve risultare da un atto pubblico e indicare:

1.
l’ammontare nominale o, se del caso, l’ammontare nominale massimo dell’aumento;
2.
il numero o, se del caso, il numero massimo, il valore nominale e la specie delle nuove azioni emesse, come pure i privilegi inerenti a determinate categorie di azioni;
3.
il prezzo d’emissione o l’autorizzazione data al consiglio d’amministrazione di determinarlo, come pure il momento a partire dal quale le nuove azioni danno diritto a un dividendo;
4.
in caso di conferimento in natura, il suo oggetto e la sua stima, il nome del conferente e le azioni emesse quale corrispettivo nonché eventuali altre controprestazioni della società;
5.
in caso di liberazione mediante compensazione, il credito da compensare, il nome del creditore e le azioni che gli sono attribuite;
6.
la conversione di capitale proprio liberamente disponibile;
7.
in caso di vantaggi speciali, il contenuto e il valore degli stessi e il nome dei beneficiari;
8.
ogni limitazione della trasferibilità delle nuove azioni nominative;
9.
ogni limitazione o soppressione del diritto d’opzione, come pure le conseguenze del suo mancato esercizio o della sua soppressione;
10.
le condizioni per l’esercizio di diritti d’opzione acquistati contrattualmente.

3

L’aumento del capitale deve essere notificato per l’iscrizione all’ufficio del registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell’assemblea generale; in caso contrario la deliberazione decade.