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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025I. Aumento e riduzione del capitale azionario
IV. Margine di variazione del capitale
4. Aumento o riduzione del capitale azionario da parte dell’assemblea generale410
1
Se durante la validità dell’autorizzazione data al consiglio d’amministrazione l’assemblea generale decide di aumentare o ridurre il capitale azionario oppure di cambiare la moneta del capitale azionario, la deliberazione relativa al margine di variazione del capitale decade. Lo statuto è modificato di conseguenza.
2
Se l’assemblea generale decide di introdurre un capitale condizionale, il limite superiore e il limite inferiore del margine di variazione del capitale sono innalzati nella misura corrispondente all’aumento del capitale azionario. In luogo di quanto precede, l’assemblea generale può autorizzare in seguito il consiglio d’amministrazione ad aumentare il capitale con capitale condizionale, entro i limiti del margine di variazione esistente.
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