Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

E. Costituzione

III. Conferimenti

2. Prestazione dei conferimenti

a. Versamenti330

1

I conferimenti in denaro devono essere depositati presso una banca secondo l’articolo 1 capoverso 1 della legge dell’8 novembre 1934331 sulle banche ed essere tenuti a disposizione esclusiva della società.

2

La banca può rimettere questa somma alla società solo dopo l’iscrizione di quest’ultima nel registro di commercio.

3

Sono considerati conferimenti in denaro i versamenti nella moneta in cui è espresso il capitale azionario, nonché i versamenti effettuati in una moneta liberamente convertibile diversa da quella del capitale azionario.