Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

C. Azioni

I. Specie

1

Le azioni sono nominative o al portatore. Possono essere emesse sotto forma di titoli di credito. Lo statuto può disporre che siano emesse sotto forma di diritti valori ai sensi dell’articolo 973c o 973d oppure di titoli contabili ai sensi della legge del 3 ottobre 2008300 sui titoli contabili (LTCo).301

1bis

Le azioni al portatore sono ammesse soltanto se la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa o se le stesse rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo e sono depositate in Svizzera presso un ente di custodia designato dalla società o iscritte nel registro principale.302

2

Possono coesistere azioni delle due specie nella proporzione determinata dallo statuto.

2bis

Una società con azioni al portatore deve far iscrivere nel registro di commercio se ha titoli di partecipazione quotati in borsa o se le sue azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili.303

2ter

Se tutti i suoi titoli di partecipazione non sono più quotati in borsa, entro sei mesi la società deve convertire le azioni al portatore esistenti in azioni nominative o conferire loro la forma di titoli contabili.304

3

Le azioni nominative possono essere convertite nella forma al portatore e le azioni al portatore nella forma nominativa.305

4

Le azioni hanno un valore nominale superiore a zero.306

5

Se sono emessi titoli, questi sono firmati da almeno un membro del consiglio d’amministrazione.307