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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
Il capitale azionario non può essere inferiore a 100 000 franchi.
2
Esso può essere espresso nella moneta estera più importante per l’attività dell’impresa. All’atto della costituzione deve corrispondere a un controvalore di almeno 100 000 franchi. Se il capitale azionario è espresso in una moneta estera, questa deve essere impiegata per la contabilità e la presentazione dei conti. Il Consiglio federale stabilisce quali monete sono ammesse.
3
L’assemblea generale può decidere di cambiare, all’inizio di un esercizio, la moneta in cui è espresso il capitale azionario. In tal caso il consiglio d’amministrazione modifica lo statuto. Accerta che le condizioni di cui al capoverso 2 siano adempiute e specifica il corso di conversione applicato. Le deliberazioni dell’assemblea generale e del consiglio d’amministrazione devono risultare da un atto pubblico.
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