Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

I. Aumento e riduzione del capitale azionario

I. Aumento ordinario

5. Aumento mediante capitale proprio367

1

Il capitale azionario può essere aumentato anche mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile.

2

La prova della copertura dell’ammontare dell’aumento è addotta:

1.
con il conto annuale nella versione approvata dall’assemblea generale e verificata da un revisore abilitato; o
2.
con un conto intermedio verificato da un revisore abilitato se, al momento della deliberazione dell’assemblea generale, la data di chiusura del bilancio risale a più di sei mesi.368

3

Se l’aumento di capitale è effettuato mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile, lo statuto deve segnalarlo.369