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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Disposizioni generali
Diritti ed obblighi degli azionisti
Organizzazione della società anonima
Retribuzioni nelle società le cui azioni sono quotate in borsa
Scioglimento della società
Responsabilità
Partecipazione di corporazioni di diritto pubblico
Istituti di diritto pubblico non soggetti alla presente legge
I. Aumento e riduzione del capitale azionario
III. Riduzione del capitale azionario
1. Riduzione ordinaria
e. Deliberazione dell’assemblea generale402
1
La deliberazione dell’assemblea generale concernente la riduzione del capitale azionario deve risultare da un atto pubblico e indicare:
- 1.
- l’ammontare nominale della riduzione o, se del caso, l’ammontare nominale massimo della medesima;
- 2.
- le modalità di esecuzione della riduzione del capitale azionario, specificando segnatamente se la riduzione è effettuata mediante la riduzione del valore nominale o la soppressione di azioni;
- 3.
- l’impiego dell’ammontare della riduzione del capitale.
Articolo