Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

I. Aumento e riduzione del capitale azionario

III. Riduzione del capitale azionario

1. Riduzione ordinaria

e. Deliberazione dell’assemblea generale402

1

La deliberazione dell’assemblea generale concernente la riduzione del capitale azionario deve risultare da un atto pubblico e indicare:

1.
l’ammontare nominale della riduzione o, se del caso, l’ammontare nominale massimo della medesima;
2.
le modalità di esecuzione della riduzione del capitale azionario, specificando segnatamente se la riduzione è effettuata mediante la riduzione del valore nominale o la soppressione di azioni;
3.
l’impiego dell’ammontare della riduzione del capitale.