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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Disposizioni generali
Diritti ed obblighi degli azionisti
Organizzazione della società anonima
Retribuzioni nelle società le cui azioni sono quotate in borsa
Scioglimento della società
Responsabilità
Partecipazione di corporazioni di diritto pubblico
Istituti di diritto pubblico non soggetti alla presente legge
1
L’ammontare del capitale di partecipazione costituito da buoni di partecipazione quotati in borsa non può eccedere il decuplo del capitale azionario iscritto nel registro di commercio. L’ammontare residuo del capitale di partecipazione non può eccedere il doppio del capitale azionario iscritto nel registro di commercio.
2
Le disposizioni sul capitale minimo non sono applicabili.
3
Il capitale di partecipazione va sommato al capitale azionario quando si tratta di:
- 1.
- costituire la riserva legale da utili;
- 2.
- impiegare le riserve legali da capitale e le riserve legali da utili;
- 3.
- accertare l’esistenza di un bilancio in disavanzo o di una perdita di capitale;
- 4.
- definire i limiti di un aumento del capitale con capitale condizionale;
- 5.
- determinare il limite inferiore e superiore del margine di variazione del capitale.
4
I valori soglia vanno calcolati separatamente per gli azionisti e i partecipanti nei seguenti casi:
- 1.
- l’istituzione di una verifica speciale nel caso in cui l’assemblea generale abbia respinto tale proposta;
- 2.
- lo scioglimento della società per sentenza del giudice;
- 3.
- l’annuncio dell’avente diritto economico secondo l’articolo 697j.
5
I valori soglia vanno calcolati in base:
- 1.
- alle azioni emesse, per l’acquisto di azioni proprie;
- 2.
- ai buoni di partecipazione emessi, per l’acquisto di propri buoni di partecipazione.
6
Essi vanno calcolati esclusivamente in base al capitale azionario per quanto concerne:
- 1.
- il diritto di chiedere la convocazione dell’assemblea generale;
- 2.
- il diritto di chiedere l’iscrizione di oggetti all’ordine del giorno e il diritto di proposta.
Articolo