Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

E. Costituzione

III. Conferimenti

2. Prestazione dei conferimenti

d. Conferimenti ulteriori334

1

Il consiglio d’amministrazione decide se devono essere richiesti conferimenti ulteriori relativi alle azioni non interamente liberate.

2

Il conferimento ulteriore può essere effettuato in denaro, in natura, mediante compensazione di un credito o mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile.