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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Disposizioni generali
Diritti ed obblighi degli azionisti
Organizzazione della società anonima
Retribuzioni nelle società le cui azioni sono quotate in borsa
Scioglimento della società
Responsabilità
Partecipazione di corporazioni di diritto pubblico
Istituti di diritto pubblico non soggetti alla presente legge
1
Lo statuto deve contenere disposizioni sui punti seguenti:
- 1.
- la ditta e la sede della società;
- 2.
- lo scopo della società;
- 3.314
- l’ammontare e la moneta del capitale azionario, nonché l’ammontare dei conferimenti effettuati;
- 4.
- il numero, il valore nominale e la specie delle azioni;
- e 6.315
- …
- 7.316
- la forma delle comunicazioni della società agli azionisti.
2
In una società le cui azioni sono quotate in borsa, lo statuto deve inoltre contenere disposizioni sui punti seguenti:
- 1.
- il numero delle attività che i membri del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo possono esercitare con funzioni analoghe in altre imprese aventi un fine economico;
- 2.
- la durata massima dei contratti che prevedono le retribuzioni dei membri del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo e il termine massimo di disdetta dei contratti a tempo indeterminato (art. 735b);
- 3.
- i principi relativi alle attribuzioni e alle competenze del comitato di retribuzione;
- 4.
- i dettagli del voto dell’assemblea generale sulle retribuzioni del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo.317
3
Le imprese controllate dalla società o che la controllano non sono considerate altre imprese secondo il capoverso 2 numero 1.318
Articolo