Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

D. Disposizioni statutarie richieste per legge313

1

Lo statuto deve contenere disposizioni sui punti seguenti:

1.
la ditta e la sede della società;
2.
lo scopo della società;
3.314
l’ammontare e la moneta del capitale azionario, nonché l’ammontare dei conferimenti effettuati;
4.
il numero, il valore nominale e la specie delle azioni;
e 6.315
7.316
la forma delle comunicazioni della società agli azionisti.

2

In una società le cui azioni sono quotate in borsa, lo statuto deve inoltre contenere disposizioni sui punti seguenti:

1.
il numero delle attività che i membri del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo possono esercitare con funzioni analoghe in altre imprese aventi un fine economico;
2.
la durata massima dei contratti che prevedono le retribuzioni dei membri del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo e il termine massimo di disdetta dei contratti a tempo indeterminato (art. 735b);
3.
i principi relativi alle attribuzioni e alle competenze del comitato di retribuzione;
4.
i dettagli del voto dell’assemblea generale sulle retribuzioni del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo.317

3

Le imprese controllate dalla società o che la controllano non sono considerate altre imprese secondo il capoverso 2 numero 1.318