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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Disposizioni generali
Diritti ed obblighi degli azionisti
Organizzazione della società anonima
Retribuzioni nelle società le cui azioni sono quotate in borsa
Scioglimento della società
Responsabilità
Partecipazione di corporazioni di diritto pubblico
Istituti di diritto pubblico non soggetti alla presente legge
1
La società è costituita con un atto pubblico nel quale i promotori dichiarano di costituire una società anonima, ne stabiliscono lo statuto e ne designano gli organi.
2
In questo atto i promotori sottoscrivono le azioni e accertano che:
- 1.
- tutte le azioni sono state validamente sottoscritte;
- 2.
- i conferimenti promessi corrispondono al prezzo totale d’e missione;
- 3.322
- al momento della firma dell’atto costitutivo i conferimenti sono stati effettuati conformemente a quanto richiesto dalla legge e dallo statuto;
- 4.323
- non vi sono altri conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi.
3
Se il capitale azionario è espresso in una moneta estera o i conferimenti sono effettuati in una moneta diversa da quella del capitale azionario, l’atto pubblico deve indicare i corsi di conversione applicati.324
Articolo