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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Disposizioni generali
Diritti ed obblighi degli azionisti
Organizzazione della società anonima
Retribuzioni nelle società le cui azioni sono quotate in borsa
Scioglimento della società
Responsabilità
Partecipazione di corporazioni di diritto pubblico
Istituti di diritto pubblico non soggetti alla presente legge
II. Convocazione e svolgimento dell’assemblea generale
2. Comunica-zione della relazione sulla gestione537
1
La relazione sulla gestione e le relazioni di revisione devono essere rese accessibili agli azionisti almeno 20 giorni prima dell’assemblea generale. Se i documenti non sono accessibili per via elettronica, ogni azionista può chiedere che gli siano inviati per tempo.
2
Se i documenti non sono accessibili per via elettronica, nell’anno successivo all’assemblea generale ogni azionista può chiedere alla società di inviargli la relazione sulla gestione nella versione approvata dall’assemblea generale e le relazioni di revisione.
Articolo