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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Disposizioni generali
Diritti ed obblighi degli azionisti
Organizzazione della società anonima
Retribuzioni nelle società le cui azioni sono quotate in borsa
Scioglimento della società
Responsabilità
Partecipazione di corporazioni di diritto pubblico
Istituti di diritto pubblico non soggetti alla presente legge
1
Il consiglio d’amministrazione prende le misure necessarie per l’accertamento dei diritti di voto.
2
Esso provvede alla tenuta del processo verbale. Quest’ultimo indica:
- 1.
- la data, l’ora d’inizio e la fine, nonché la forma e il luogo dell’assemblea generale;
- 2.
- il numero, la specie, il valore nominale e la categoria delle azioni rappresentate, con la menzione delle azioni rappresentate dal rappresentante indipendente, dal rappresentante appartenente a un organo societario e dal rappresentante depositario;
- 3.
- le deliberazioni e i risultati delle nomine;
- 4.
- le domande di ragguagli poste durante l’assemblea generale e le relative risposte;
- 5.
- le dichiarazioni date a verbale dagli azionisti;
- 6.
- i problemi tecnici rilevanti sorti durante lo svolgimento dell’assemblea generale.548
3
Il processo verbale deve essere firmato dal suo estensore e dal presidente dell’assemblea generale.549
4
Ciascun azionista può chiedere che il processo verbale gli sia reso accessibile entro 30 giorni dall’assemblea generale.550
5
Nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, le deliberazioni e i risultati delle nomine, comprensivi della ripartizione esatta dei voti, devono essere resi disponibili per via elettronica al più tardi 15 giorni dopo l’assemblea generale.551
Articolo