Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

III. Misure preparatorie; processo verbale547

1

Il consiglio d’amministrazione prende le misure necessarie per l’accertamento dei diritti di voto.

2

Esso provvede alla tenuta del processo verbale. Quest’ultimo indica:

1.
la data, l’ora d’inizio e la fine, nonché la forma e il luogo dell’assemblea generale;
2.
il numero, la specie, il valore nominale e la categoria delle azioni rappresentate, con la menzione delle azioni rappresentate dal rappresentante indipendente, dal rappresentante appartenente a un organo societario e dal rappresentante depositario;
3.
le deliberazioni e i risultati delle nomine;
4.
le domande di ragguagli poste durante l’assemblea generale e le relative risposte;
5.
le dichiarazioni date a verbale dagli azionisti;
6.
i problemi tecnici rilevanti sorti durante lo svolgimento dell’assemblea generale.548

3

Il processo verbale deve essere firmato dal suo estensore e dal presidente dell’assemblea generale.549

4

Ciascun azionista può chiedere che il processo verbale gli sia reso accessibile entro 30 giorni dall’assemblea generale.550

5

Nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, le deliberazioni e i risultati delle nomine, comprensivi della ripartizione esatta dei voti, devono essere resi disponibili per via elettronica al più tardi 15 giorni dopo l’assemblea generale.551