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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
L’assemblea generale è convocata dal consiglio d’amministrazione, all’occorrenza dall’ufficio di revisione. Anche i liquidatori e i rappresentanti degli obbligazionisti hanno il diritto di convocarla.
2
L’assemblea generale ordinaria ha luogo ogni anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale.
3
Possono chiedere la convocazione dell’assemblea generale gli azionisti che detengono insieme almeno una delle partecipazioni seguenti:
- 1.
- il 5 per cento del capitale azionario o dei voti, nelle società le cui azioni sono quotate in borsa;
- 2.
- il 10 per cento del capitale azionario o dei voti, nelle altre società.
4
La convocazione dev’essere chiesta per scritto. Gli oggetti da iscrivere all’ordine del giorno e le proposte devono essere indicati nella domanda.
5
Se il consiglio d’amministrazione non dà seguito alla domanda entro un congruo termine, comunque non eccedente 60 giorni, i richiedenti possono chiedere al giudice di ordinare la convocazione.
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