220
Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Disposizioni generali
Diritti ed obblighi degli azionisti
Organizzazione della società anonima
Retribuzioni nelle società le cui azioni sono quotate in borsa
Scioglimento della società
Responsabilità
Partecipazione di corporazioni di diritto pubblico
Istituti di diritto pubblico non soggetti alla presente legge
1
Il consiglio d’amministrazione ed ogni azionista hanno il diritto di contestare davanti al giudice le deliberazioni dell’assemblea generale contrarie alla legge o allo statuto; l’azione è diretta contro la società.
2
Possono essere contestate in particolare le deliberazioni che:
- 1.
- sopprimono o limitano i diritti degli azionisti, in violazione della legge o dello statuto;
- 2.
- sopprimono o limitano incongruamente i diritti degli azionisti;
- 3.
- provocano per gli azionisti un’ineguaglianza di trattamento o un pregiudizio non giustificati dallo scopo della società;
- 4.
- sopprimono lo scopo lucrativo della società senza il consenso di tutti gli azionisti.563
3
e 4 …564
3–4
5
L’annullamento per sentenza delle deliberazioni ha effetto per tutti gli azionisti.
Articolo