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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Disposizioni generali
Diritti ed obblighi degli azionisti
Organizzazione della società anonima
Retribuzioni nelle società le cui azioni sono quotate in borsa
Scioglimento della società
Responsabilità
Partecipazione di corporazioni di diritto pubblico
Istituti di diritto pubblico non soggetti alla presente legge
IV. Diritto di esprimersi dei membri del consiglio di amministrazione e della direzione; diritto di presentare proposte del consiglio d’amministrazione552
1
Se partecipano all’assemblea generale, i membri del consiglio d’amministrazione o della direzione possono esprimersi su ogni oggetto all’ordine del giorno.
2
Il consiglio d’amministrazione può inoltre presentare proposte sugli oggetti all’ordine del giorno.
Articolo