Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

II. Convocazione e svolgimento dell’assemblea generale

3. Iscrizione di oggetti all’ordine del giorno e diritto di proposta538

1

Possono chiedere l’iscrizione di oggetti all’ordine del giorno gli azionisti che detengono insieme almeno una delle partecipazioni seguenti:

1.
lo 0,5 per cento del capitale azionario o dei voti, nelle società le cui azioni sono quotate in borsa;
2.
il 5 per cento del capitale azionario o dei voti, nelle altre società.

2

Alle stesse condizioni, gli azionisti possono chiedere che nella convocazione dell’assemblea generale siano inserite proposte relative agli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

3

Gli azionisti possono corredare di una breve motivazione le richieste di iscrizione di oggetti all’ordine del giorno o le proposte. La motivazione deve essere riportata nella convocazione dell’assemblea generale.

4

Se il consiglio d’amministrazione non dà seguito a una domanda, i richiedenti possono chiedere al giudice di ordinare l’iscrizione degli oggetti all’ordine del giorno o l’inserimento delle proposte e delle relative motivazioni nella convocazione dell’assemblea generale.

5

Nell’assemblea generale ogni azionista può presentare proposte concernenti gli oggetti all’ordine del giorno.