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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025II. Convocazione e svolgimento dell’assemblea generale
3. Iscrizione di oggetti all’ordine del giorno e diritto di proposta538
1
Possono chiedere l’iscrizione di oggetti all’ordine del giorno gli azionisti che detengono insieme almeno una delle partecipazioni seguenti:
- 1.
- lo 0,5 per cento del capitale azionario o dei voti, nelle società le cui azioni sono quotate in borsa;
- 2.
- il 5 per cento del capitale azionario o dei voti, nelle altre società.
2
Alle stesse condizioni, gli azionisti possono chiedere che nella convocazione dell’assemblea generale siano inserite proposte relative agli oggetti iscritti all’ordine del giorno.
3
Gli azionisti possono corredare di una breve motivazione le richieste di iscrizione di oggetti all’ordine del giorno o le proposte. La motivazione deve essere riportata nella convocazione dell’assemblea generale.
4
Se il consiglio d’amministrazione non dà seguito a una domanda, i richiedenti possono chiedere al giudice di ordinare l’iscrizione degli oggetti all’ordine del giorno o l’inserimento delle proposte e delle relative motivazioni nella convocazione dell’assemblea generale.
5
Nell’assemblea generale ogni azionista può presentare proposte concernenti gli oggetti all’ordine del giorno.
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