Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

I. Poteri

1

L’assemblea generale degli azionisti costituisce l’organo supremo della società anonima.

2

All’assemblea generale spettano i poteri intrasmissibili seguenti:527

1.
l’approvazione e la modificazione dello statuto;
2.
la nomina degli amministratori e dei membri dell’ufficio di revisione;
3.528
l’approvazione della relazione annuale e del conto di gruppo;
4.
l’approvazione del conto annuale, come pure la deliberazione sull’impiego dell’utile risultante dal bilancio, in modo particolare la determinazione del dividendo e della partecipazione agli utili;
5.529
la determinazione degli acconti sui dividendi e l’approvazione del conto intermedio necessario a tal fine;
6.530
la deliberazione sul rimborso della riserva legale da capitale;
7.531
il discarico ai membri del consiglio d’amministrazione;
8.532
la revoca della quotazione dei titoli di partecipazione della società;
9.533
le deliberazioni sopra le materie ad essa riservate dalla legge o dallo statuto.534

3

Nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, all’assemblea generale spettano inoltre i poteri intrasmissibili seguenti:

1.
l’elezione del presidente del consiglio d’amministrazione;
2.
l’elezione dei membri del comitato di retribuzione;
3.
l’elezione del rappresentante indipendente;
4.
il voto sulle retribuzioni del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo.535