Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

VIII. Nullità568

1

Sono nulle in particolare le deliberazioni dell’assemblea generale che:

1.
sopprimono o limitano il diritto di partecipare all’assemblea generale, il diritto di voto minimo, il diritto di proporre azione o altri diritti degli azionisti garantiti imperativamente dalla legge;
2.
limitano i diritti di controllo degli azionisti oltre la misura ammessa dalla legge; o
3.
non rispettano le strutture fondamentali della società anonima o violano le disposizioni sulla protezione del capitale.