Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

J. Diritti personali inerenti alla qualità di azionista

I. Partecipazione all’assemblea generale

3. Rappresentanza dell’azionista

c. Rappresentante indipendente e rappresentante appartenente a un organo societario nelle società le cui azioni non sono quotate in borsa494

1

Lo statuto delle società le cui azioni non sono quotate in borsa può prevedere che un azionista possa farsi rappresentare nell’assemblea generale soltanto da un altro azionista.

2

Se lo statuto contiene una tale disposizione, il consiglio d’amministrazione è tenuto a designare, su domanda di un azionista, un rappresentante indipendente o un organo cui possa essere delegato l’esercizio dei diritti di partecipazione.

3

Al più tardi dieci giorni prima dell’assemblea generale, il consiglio d’amministrazione deve in tal caso comunicare agli azionisti il nominativo della persona cui può essere affidata la rappresentanza. Se il consiglio d’amministrazione viene meno a tale obbligo, l’azionista può farsi rappresentare nell’assemblea generale da un terzo di sua scelta. Lo statuto disciplina le modalità di designazione del rappresentante.

4

L’articolo 689c capoverso 4 si applica sia al rappresentante indipendente, sia al rappresentante appartenente a un organo della società.