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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025J. Diritti personali inerenti alla qualità di azionista
III. Diritto di voto nell’assemblea generale
2. Azioni con diritto di voto privilegiato
1
Lo statuto può determinare il diritto di voto secondo il numero delle azioni appartenenti a ciascun azionista, senza riguardo al loro valore nominale, di modo che ogni azione dia diritto ad un voto.
2
In questo caso, azioni di valore nominale inferiore a quello di altre della società possono essere emesse solo come azioni nominative e il loro prezzo d’emissione dev’essere interamente versato. Il valore nominale delle altre azioni non può essere più di dieci volte superiore a quello delle azioni con diritto di voto privilegiato.502
3
La determinazione del diritto di voto secondo il numero delle azioni non vale per:
- 1.
- la nomina dell’ufficio di revisione;
- 2.
- la designazione di periti incaricati di verificare la gestione o parti di essa;
- 3.
- la deliberazione sulla proposta di istituire una verifica speciale;
- 4.503
- la deliberazione sulla promozione di un’azione di responsabilità.504
Articolo