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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025J. Diritti personali inerenti alla qualità di azionista
I. Partecipazione all’assemblea generale
3. Rappresentanza dell’azionista
b. Rappresentante indipendente nelle società le cui azioni sono quotate in borsa493
1
Nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, il rappresentante indipendente è eletto dall’assemblea generale. Il mandato termina alla conclusione della successiva assemblea generale ordinaria. È ammessa la rielezione.
2
L’assemblea generale può revocare il rappresentante indipendente per la fine dell’assemblea generale.
3
Se l’assemblea generale non ha eletto un rappresentante indipendente, il consiglio d’amministrazione ne nomina uno per la successiva assemblea generale. Lo statuto può prevedere altre regole per rimediare a questa lacuna nell’organizzazione.
4
Il consiglio d’amministrazione garantisce che gli azionisti abbiano in particolare la possibilità di conferire al rappresentante indipendente:
- 1.
- istruzioni su ciascuna proposta che figura nella convocazione e riguarda oggetti all’ordine del giorno;
- 2.
- istruzioni generali su proposte non annunciate relative a oggetti all’ordine del giorno e a nuovi oggetti secondo l’articolo 704b.
5
Il rappresentante indipendente tratta in modo confidenziale le istruzioni impartite dall’azionista sino a che non si svolga l’assemblea generale. Può fornire alla società ragguagli generali sulle istruzioni impartitegli. Può fornirli al più presto tre giorni feriali prima dell’assemblea generale e nel corso della medesima deve comunicare il contenuto delle informazioni fornite alla società.
6
Le procure e le istruzioni possono essere conferite soltanto per la successiva assemblea generale. Possono essere conferite anche per via elettronica.
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