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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Disposizioni generali
Diritti ed obblighi degli azionisti
Organizzazione della società anonima
Retribuzioni nelle società le cui azioni sono quotate in borsa
Scioglimento della società
Responsabilità
Partecipazione di corporazioni di diritto pubblico
Istituti di diritto pubblico non soggetti alla presente legge
J. Diritti personali inerenti alla qualità di azionista
V. Diritto all’istituzione di una verifica speciale
3. Procedura giudiziaria512
1
Il giudice decide dopo aver sentito la società e l’azionista che ha proposto la verifica speciale all’assemblea generale.
2
Se accoglie la richiesta, il giudice designa i periti indipendenti incaricati di eseguire la verifica speciale e delimita l’oggetto della stessa.
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