Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

H. Limitazione della trasferibilità

II. Limitazione statutaria

4. Libro delle azioni

a. Iscrizione481

1

La società tiene un libro delle azioni, che indica il nome e l’indirizzo dei proprietari e degli usufruttuari delle azioni nominative. Lo tiene in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera.482

2

L’iscrizione nel libro delle azioni ha luogo soltanto ove sia provato l’acquisto in proprietà dell’azione o la costituzione di un usufrutto su di essa.

2bis

Le società le cui azioni sono quotate in borsa provvedono affinché i proprietari e gli usufruttuari possano presentare per via elettronica la domanda di iscrizione nel libro delle azioni.483

3

La società è tenuta a far menzione sul titolo dell’avvenuta iscrizione.

4

Nei confronti della società si considera azionista o usufruttuario soltanto chi è iscritto nel libro delle azioni.

5

I documenti giustificativi su cui si fonda l’iscrizione devono essere conservati per dieci anni dopo la cancellazione del proprietario o dell’usufruttuario dal libro delle azioni.484