Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

J. Diritti personali inerenti alla qualità di azionista

V. Diritto all’istituzione di una verifica speciale

6. Deliberazione e comunicazione515

1

Il consiglio d’amministrazione sottopone all’assemblea generale successiva il rapporto dei periti, le sue osservazioni e quelle dei richiedenti la verifica speciale.

2

Ogni azionista può, nell’anno seguente l’assemblea generale, esigere dalla società e a spese della medesima un esemplare del rapporto e delle osservazioni.