Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

J. Diritti personali inerenti alla qualità di azionista

I. Partecipazione all’assemblea generale

3. Rappresentanza dell’azionista

d. Rappresen-tanza da parte di un depositario nelle società le cui azioni non sono quotate in borsa495

1

Per esercitare i diritti di voto in una società le cui azioni non sono quotate in borsa, il rappresentante depositario chiede al deponente istruzioni per il voto, prima di ogni assemblea generale.

2

Se le istruzioni del deponente non sono date tempestivamente, il rappresentante depositario esercita il diritto di voto conformemente alle istruzioni generali del deponente; in difetto di queste, si astiene dal voto.

3

Sono considerati rappresentanti depositari gli istituti assoggettati alla legge dell’8 novembre 1934496 sulle banche e gli istituti finanziari ai sensi della legge del 15 giugno 2018497 sugli istituti finanziari.