Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

K. Obbligo di annunciare dell’azionista

II. Elenco degli aventi economicamente diritto520

1

La società tiene un elenco degli aventi economicamente diritto ad essa annunciati.

2

L’elenco menziona il nome e il cognome nonché l’indirizzo degli aventi economicamente diritto.

3

I documenti giustificativi su cui si fonda un annuncio di cui all’articolo 697j devono essere conservati per dieci anni dopo la cancellazione della persona dall’elenco.

4

L’elenco deve essere tenuto in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera.