Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

C. Riserve

III. Riserve facoltative da utili452

1

L’assemblea generale può prevedere nello statuto o deliberare la costituzione di riserve facoltative da utili.

2

Le riserve facoltative da utili possono essere costituite soltanto se ciò è giustificato per garantire durevolmente la prosperità dell’impresa, tenendo conto degli interessi di tutti gli azionisti.

3

L’assemblea generale delibera circa l’impiego delle riserve facoltative da utili; sono fatte salve le disposizioni sulla compensazione delle perdite.