220
Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Disposizioni generali
Diritti ed obblighi degli azionisti
Organizzazione della società anonima
Retribuzioni nelle società le cui azioni sono quotate in borsa
Scioglimento della società
Responsabilità
Partecipazione di corporazioni di diritto pubblico
Istituti di diritto pubblico non soggetti alla presente legge
1
Alla riserva legale da utili va assegnato il 5 per cento dell’utile dell’esercizio. Prima di assegnare tale importo alla riserva va eliminata l’eventuale perdita riportata.
2
La riserva legale da utili va alimentata sino a che abbia raggiunto, unitamente alla riserva legale da capitale, la metà del capitale azionario iscritto nel registro di commercio. Le società holding devono alimentare la riserva legale da utili sino a che abbia raggiunto, unitamente alla riserva legale da capitale, il 20 per cento del capitale azionario iscritto nel registro di commercio.
3
Alla determinazione e all’impiego della riserva legale da utili si applica per analogia l’articolo 671 capoversi 2, 3 e 4.
Articolo