Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

C. Riserve

IV. Compensazione delle perdite453

1

Le perdite sono compensate con, nell’ordine:

1.
l’utile riportato;
2.
le riserve facoltative da utili;
3.
la riserva legale da utili;
4.
la riserva legale da capitale.

2

Anziché essere compensate con la riserva legale da utili o con la riserva legale da capitale, le perdite rimanenti possono essere riportate in tutto o in parte nel nuovo conto annuale.