Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

I. Aumento e riduzione del capitale azionario

II. Aumento con capitale condizionale

7. Abrogazione397

1

Il consiglio d’amministrazione può abrogare o modificare le disposizioni statutarie sul capitale condizionale se:

1.
i diritti di conversione o d’opzione sono estinti;
2.
tali diritti non sono stati accordati; o
3.
tutti i titolari, o parte di essi, hanno rinunciato all’esercizio dei diritti di conversione o d’opzione loro accordati.

2

Lo statuto può essere modificato soltanto se un perito revisore abilitato ha attestato per scritto questi fatti.